Importante novità sui fondi di solidarietà bilaterali. Infatti, il cd. “Decreto Milleproroghe” (art. 9, co. 5 del D.L. n. 228/2021), modificando il corpus normativo dell’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2015, ha rimosso la soglia dei 15 addetti per l’accesso al FdS bilaterale.
Vediamo quindi in dettaglio tutte le novità anche alla luce della Legge di Bilancio 2022.
All’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2015 il legislatore ha previsto una particolare clausola per cui i nuovi fondi di solidarietà bilaterali - che vengono istituti in settori precedentemente non tutelati, con relativa attrazione dei datori di lavoro nella disciplina del FIS - all’atto della loro costituzione dovevano determinare, come aliquota minima di partecipazione, quella prevista dal FIS per i datori di lavoro con dimensioni medie superiori a 15 dipendenti nel semestre precedente (aliquota pari, nel 2021, allo 0,65%).
Tale disposizione, però, determinava un onere contributivo che poteva rivelarsi non in linea con le esigenze del nuovo fondo; inoltre, ha perso di significato dopo la riforma prevista dalla L. n. 234/2021, che ha introdotto una contribuzione in favore del FIS modulata in relazione a dimensioni medie aziendali pari o superiori alle 5 unità.
Grazie al “Decreto Milleproroghe” si risolve questa disomogeneità e si consente ai fondi di nuova costituzione di prevedere una contribuzione di finanziamento in linea con le aliquote vigenti per il FIS, ossia:
Si ricorda, al riguardo, che i datori di lavoro, operanti nel settore di costituzione del nuovo fondo, escono dal FIS e confluiscono nel nuovo organismo di tutela voluto dalle parti datoriali e sindacali.
Dunque, i fondi di solidarietà che si costituiranno dal 1° gennaio 2022 dovranno assicurare la tutela a tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno un dipendente. Quelli già esistenti hanno tempo fino al 31 dicembre 2022 per adeguare i loro regolamenti. Se non lo faranno, dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel FIS.
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