L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla fruizione dell’Art bonus in capo alle erogazioni liberali ricevute da una fondazione di diritto privato controllata da soggetti pubblici, che gestisce un museo di arte contemporanea di proprietà comunale.
L’attività della fondazione consiste nella valorizzazione della collezione permanente, oltre che nell’allestimento di esposizioni temporanee, per la quale riceve numerose erogazioni liberali effettuate in denaro. Pertanto, chiede se le stesse possano fruire:
della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR, per le attività di ricerca, di studio e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, oltre che in relazione alle diverse mostre organizzate nel museo;
dell'Art bonus, di cui all'articolo 1 del Dl n. 83 del 2014, con riferimento alle erogazioni liberali disposte a proprio favore quale soggetto che gestisce un istituto e luogo della cultura pubblico.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta ad interpello n. 465 del 4 novembre 2019, si esprime favorevolmente rispetto ad entrambi i suddetti quesiti.
Con riferimento alla detrazione d’imposta disciplinata dall’articolo 15 comma 1, lettera h) del TUIR, l’Amministrazione finanziaria - acquisito il parere positivo del ministero dei Beni e delle Attività culturali - conclude che la fondazione istante, quale ente legalmente riconosciuto senza scopo di lucro, ha seguito la procedura prevista dal decreto attuativo del 3 ottobre 2002 (e successiva circolare ministeriale 222/2012) e possiede, dunque, i requisiti richiesti per poter fruire delle erogazioni liberali ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera h), del TUIR.
Circa la possibilità di fruire dell'Art bonus con riferimento alle erogazioni liberali disposte in favore della fondazione, l’Agenzia ritiene che il requisito dell'appartenenza pubblica, oltre che dall'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, richiesto dall'articolo 1 del Decreto legge n. 83 del 2014, possa considerarsi soddisfatto anche nel caso della fondazione istante. Pertanto, conclude la risposta n. 465/2019, “risulteranno ammissibili al beneficio fiscale le erogazioni liberali in favore della predetta Fondazione destinate al sostegno delle sue attività relativamente ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati”.
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