Consulenti del lavoro, prime indicazioni sulla patente a crediti

Pubblicato il 30 settembre 2024

Il 27 settembre 2024, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento sulle nuove regole riguardanti la patente a crediti in edilizia, obbligatoria, dal 1° ottobre 2024, per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili a partire.

La gestione e l'implementazione della patente sono state delegate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha emanato le prime indicazioni operative con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024.

La disciplina regolatoria è contenuta nell’articolo 29 del Decreto Legge n. 19/2024, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha, di fatto, sostituito, l’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

Imprese e soggetti interessati

L’obbligo di richiedere il rilascio della patente si applica a imprese o lavoratori che operano all’interno dei cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria, senza distinzione tra appalto e subappalto.

Sono esclusi dalla platea di destinatari coloro che effettuano forniture “senza posa in opera e installazione” nonché coloro che rendono prestazioni di natura intellettuale (es. architetti).

Si evidenza che, anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia oppure non membri della Comunità europea sono tenuti al possesso della patente a crediti o di un documento equivalente reciprocamente riconosciuto.

Tempistiche e modalità di rilascio della patente

La patente a crediti sarà rilasciata in formato digitale tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), accessibile dal 1° ottobre 2024 con le proprie credenziali SPID o CIE.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite un delegato munito di delega sottoscritta. All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente, rilasciata in formato digitale.

In attesa della piena funzionalità della piattaforma telematica è prevista una fase transitoria in cui è possibile presentare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti.

Tale autocertificazione sarà valida solo fino al 31 ottobre 2024 e dovrà essere inviata tramite PEC entro questa data.

Requisiti necessari

Per ottenere la patente a crediti, i requisiti richiesti, indicati dall’articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono i seguenti:

I requisiti devono essere rispettati solo se il richiedente è obbligato per legge, e possono essere autocertificati tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Conseguentemente, eventuali falsità in una o più autocertificazioni/dichiarazioni può comportare la comminazione della sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

Funzionamento dei crediti

La patente a crediti parte con un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato fino a un massimo di 100, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132:

I crediti aggiuntivi possono essere richiesti una volta implementata la piattaforma informatica, seguendo modalità che saranno specificate sul sito dell'Ispettorato. Le regole per l'assegnazione dei crediti sono:

Decurtazione crediti e sanzioni

La patente può subire una decurtazione del punteggio in caso di violazioni delle norme di sicurezza. In caso di più violazioni, la decurtazione massima dei crediti non può superare il doppio della penalità prevista per la violazione più grave.

Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, non sarà più possibile operare in cantiere, salvo il completamento di lavori già avviati e completati oltre il 30% del contratto.

NOTA BENE: Operare senza patente o con patente con meno di 15 crediti comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa del 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro (non soggetta a diffida), oltre all'esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.

Laddove l’impresa committente o il responsabile dei lavori non verifichino il possesso della patente o del documento equivalente, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

Altresì, è possibile recuperare i crediti decurtati avviando una procedura di recupero che prevede una valutazione da parte di una Commissione territoriale, composta da rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'INAIL che esaminerà il rispetto degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese o dei lavoratori coinvolti e verificherà eventuali investimenti effettuati per migliorare la sicurezza nei cantieri.

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