Con la circolare 1° marzo 2022, n. 6, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo e individua i soggetti obbligati al pagamento.
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che il presupposto dell’imposta è costituito dalla redazione o dall’uso di atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa, allegata al predetto Decreto.
Fin dall’origine, l’imposta di bollo è dovuta per:
Sono esenti dall’imposta di bollo:
Gli atti residuali (gli atti, i documenti e i registri non ricompresi nel precedente elenco né in quello degli atti esenti) sono soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso.
L’imposta di bollo potrà essere assolta:
Con riferimento agli atti che devono essere presentati in via telematica all’ufficio del registro delle imprese, l’assolvimento dovrà avvenire obbligatoriamente in modo virtuale.
L’imposta può essere dovuta in maniera fissa o proporzionale.
I soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta sono:
I soggetti che ricevono un atto, un documento o un registro non in regola con le disposizioni del citato decreto, sono esentanti da qualsiasi responsabilità, a condizione che - entro quindici giorni dalla data del ricevimento - presentino l’atto ricevuto direttamente all’Agenzia delle Entrate, al fine di provvedere alla sua regolarizzazione con il pagamento della sola imposta.
L’imposta di bollo si applica anche alle fatture elettroniche emesse tramite il Sistema di Interscambio, da non confondere con il cd. bollo virtuale, che prevede l’assolvimento dell’imposta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali.
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha esteso - anche per l’anno 2022 - l’esenzione dall’imposta di bollo per i tirocini di formazione e di orientamento e per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
Resta immutato l’ambito applicativo delle agevolazioni.
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