Arrivano da Fondazione Studi Commercialisti e Cndcec le due Check list: Visto di conformità Superbonus 110% su interventi per l’efficienza energetica e Visto di conformità Superbonus 110% su interventi per la riduzione del rischio sismico (comma 11 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 - Dl Rilancio).
Nel documento del 21 ottobre 2020 che le contiene, si spiega che, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione in argomento, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta del Superbonus 110%, in tali casi il legislatore richiede, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, l’apposizione del visto di conformità (articolo 35 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241) su apposita comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate. Il visto deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Le due check list rappresentano una guida per soggetti abilitati (tra gli altri, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni) sui controlli che devono essere effettuati proprio ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate.
Negli allegati la forma editabile in Word delle liste di controllo.
Soggetti abilitati: Caf, iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
La certificazione può essere rilasciata a fine lavori o negli stati di avanzamento lavori (questi non possono essere più di due per ciascun intervento e ognuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo).
Maurizio Postal, consigliere nazionale dei commercialisti con delega alla fiscalità, riporta le conclusioni dopo il lavoro di analisi sul nuovo adempimento: non c’è nessuna differenza sostanziale tra il nuovo e i vecchi visti di conformità; pertanto, essendoci le stesse responsabilità, valgono le stesse protezioni.
Dunque resta un’attività di controllo formale e non di merito quella del professionista o del responsabile Caf incaricato “finalizzato a evitare errori materiali e di calcolo… Non è un caso che le attestazioni tecniche siano, invece, sotto la responsabilità di altri professionisti”.
Le vecchie coperture assicurative dei professionisti sono sufficienti, aggiunge il Consigliere, ma nel contratto di assicurazione:
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