Fissati i codici tributo per il versamento dell’imposta erariale di chi vola in aerotaxi
Pubblicato il 05 luglio 2012
Con
risoluzione n. 72 del 4 luglio 2012, l’agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.
Si ricorda che tale imposta è stata introdotta dal decreto sulle "
Semplificazioni fiscali" (Dl n.
16/2012) che ha aggiunto il comma 10-bis, all'articolo 16 del Dl n.
201/2011, recante
“Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”.
Il suddetto comma, infatti, dispone che “
è istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore.”
Dunque, l’imposta erariale è a carico di chi usufruisce del servizio di aerotaxi, mentre il vettore ha solo il compito di versarla all’erario.
I codici tributo per consentire tale versamento sono i seguenti:
“
3379” denominato “
Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi di cui
all’art. 16, comma 10-bis, d.l. 201/2011”
“
8937” denominato “
Sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 -
Ravvedimento - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011 - AEROTAXI”
“
1932” denominato
“Interessi sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs.
472/1997 - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011 - AEROTAXI”