L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 52 del 13 aprile 2006, intervenendo sullo scorporo del ramo d’azienda nelle attività di gestione della fiscalità locale, spiega che quando un concessionario decide di trasferire ad altri tale ramo d’azienda, l’operazione determina una totale separazione tra l’attività di riscossione della società scorporante e quella della società scorportata, anche quando queste attività sono riferite ad uno stesso soggetto debitore. Pertanto, dal momento dello scorporo, proprio in virtù di detta separazione, la società cessionaria gestirà solo i ruoli degli enti locali nell’ambito territoriale della società concessionaria, mentre la società scorporante, acquisita da Riscossione Spa, perderà la titolarità della riscossione dei ruoli dei citati enti locali e continuerà ad incassare a mezzo ruolo per conto di tutti gli altri soggetti creditori.
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