E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri 20 settembre 2022 il decreto del 21 luglio 2022 con cui il Ministero del lavoro dispone l’adeguamento della disciplina del Fis alle disposizioni della legge di bilancio 2021.
Rientrano nella disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente appartenente a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
Destinatari delle prestazioni Fis sono i lavoratori subordinati, non dirigenti, che abbiano un'anzianità, presso l'unità produttiva al momento della presentazione della domanda, di trenta giorni (detta condizione non è peraltro necessaria per le domande presentate per eventi oggettivamente non evitabili).
Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, il cui periodo di apprendistato è prorogato in misura pari all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
Il Fondo in parola eroga un assegno di integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente.
Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’integrazione salariale è riconosciuta per le causali ordinarie e straordinarie; a quelli che occupano mediamente più di 15 dipendenti, alle imprese del trasporto aereo e ai partiti e movimenti politici, a prescindere dal numero dei dipendenti, l'accesso all'assegno di integrazione salariale è riconosciuto per le causali ordinarie.
Ai beneficiari dell'assegno di integrazione salariale spetta altresì l'assegno per il nucleo familiare e, a partire dal 1° marzo 2022, anche ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione dell'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. n. 230/2021.
Per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022 l'assegno di integrazione salariale è riconosciuto per le seguenti durate massime:
La domanda di assegno di integrazione salariale deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa programmata e non oltre quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali il termine è la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
L'erogazione dell’assegno è effettuata dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga, con successivo rimborso o conguaglio dell'Inps da richiedere, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione ovvero, se posteriore, dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
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