Firma digitale nei processi verbali: procedura

Pubblicato il 01 ottobre 2024

L’Agenzia delle Entrate diffonde le istruzioni per la sottoscrizione digitale dei processi verbali di constatazione redatti dal personale dell’Agenzia delle Entrate durante e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale.

Le modalità operative sono contenute nel provvedimento prot. 372380 del 30 settembre 2024 e viene così data attuazione all'art 38 bis, comma 2, del DPR n. 600/1973 previsto dalla Riforma Fiscale e in particolare dal decreto legislativo n. 13/2024.

Infatti, detta norma rimanda a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione della disciplina sulla sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine dei controlli fiscali.

NOTA BENE: Possono apporre la firma elettronica sui processi verbali redatti nel corso o al termine del controllo fiscale sia gli accertatori che il contribuente o il suo delegato.

Si presentano due possibilità:

Firma digitale

Il processo verbale può essere sottoscritto in formato digitale dal contribuente o dal suo rappresentante, a condizione che possiedano una firma digitale.

A questo scopo, il documento viene trasmesso dall'e-mail istituzionale del personale addetto al controllo all'e-mail privata del contribuente o del suo delegato, come specificato nel processo verbale stesso.

Inoltre, nel documento deve essere specificato l'indirizzo del domicilio digitale.

Dopo aver firmato digitalmente il processo verbale nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures con estensione .p7m), il contribuente - o il suo rappresentante - invia il documento all'e-mail istituzionale del personale di controllo.

I passaggi successivi sono:

ATTENZIONE: Quando un contribuente possiede una firma digitale ma non dispone di un indirizzo PEC registrato negli elenchi pubblici, e non ha richiesto che il processo verbale venga inviato all'indirizzo PEC del suo delegato, la consegna del documento viene effettuata direttamente nelle mani del destinatario o tramite invio di una raccomandata A/R.

Modalità mista

Altra eventualità prospettata è quella in cui il contribuente (o il suo delegato) non dispone di firma digitale.

In questo caso, la procedura prevede che:

Rifiuto della sottoscrizione

Il provvedimento agenziale n. 373280 del 30 settembre 2024 contempla anche la possibilità che contribuente (o il suo delegato) rifiutino di firmare il processo verbale.

In tale ipotesi, il personale dell'Agenzia delle Entrate responsabile del controllo annota questa decisione nel documento stesso, specificando i motivi del rifiuto, e procede con la firma digitale del processo verbale secondo quanto previsto precedentemente.

Successivamente, il documento viene consegnato seguendo le procedure indicate per l’apposizione della firma digitale.

Inoltre, se il contribuente rifiuta di ricevere nelle proprie mani il processo verbale, il personale dell’Agenzia delle Entrate procede all'invio di una copia cartacea del processo verbale digitale, con contrassegno elettronico conforme all'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L’invio avviene:

o

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