Fino al 31 maggio per comunicare le lavorazioni “particolarmente faticose e pesanti”

Pubblicato il 22 marzo 2012
Il Decreto legislativo n. 67 del 2011, all’articolo 5, ha introdotto l’obbligo della comunicazione online dei lavori particolarmente faticosi e pesanti, che pone in capo ai datori l’onere temporale di provvedervi entro il 31 marzo 2012, data appena prorogata al 31 maggio 2012.

AMBITO OGGETTIVO

Sono da considerare lavori usuranti, ex articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 (cosiddetto “Decreto Salvi”, varato per individuare le mansioni particolarmente usuranti, con i conseguenti benefici pensionistici) i: 

LAVORI in GALLERIA, CAVA, MINIERA;
LAVORI in CASSONI ad ARIA COMPRESSA;
LAVORI SVOLTI dai PALOMBARI;
LAVORI ad ALTE TEMPERATURE;
LAVORAZIONI del VETRO CAVO;
LAVORI in SPAZI RISTRETTI, con CARATTERE di PREVALENZA e CONTINUITA’;
LAVORI di ASPORTAZIONE dell’AMIANTO.

Ancora, i:

LAVORI NOTTURNI, svolti durante un periodo di perlomeno sette ore consecutive, nelle quali sia compreso l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
LAVORI SVOLTI da ADDETTI alla c.d. “LINEA CATENA”.

Rientrano nell’elenco i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico collettivo, quando la loro capienza complessiva supera i nove posti.

Sono, dunque, coinvolti nel nuovo adempimento i lavoratori che dal 2011 svolgono quelle attività faticose, pesanti, ex articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo n. 67/2011.

Di seguito uno stralcio del testo.

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011 , n. 67

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.

Art. 1

Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

b)
lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore dell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

AMBITO SOGGETTIVO

Sono legittimati alla comunicazione:

DATORI di LAVORO PRIVATI;
IMPRESE UTILIZZATRICI, con riguardo ai lavoratori somministrati;
CONSULENTI DEL LAVORO e gli altri SOGGETTI ABILITATI.

Una nota operativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – numero 4724 del 2011 – distingue due comunicazioni:

comunicazione di inizio attività = obbligo per le sole lavorazioni “a catena”, entro 30 giorni dal loro inizio;
comunicazione di monitoraggio annuale = obbligo per tutte le attività usuranti.

SANZIONI

Sono previste ammende pecuniarie che vanno da 500 a 1.500 euro, tanto per le mancanze nella comunicazione di inizio attività, quanto per quelle nella comunicazione di monitoraggio annuale.

Il modulo necessario per la comunicazione è il MODELLO “LAV_US”, ospitato nel sito del Ministero, sezione Cliclavoro dalla quale il soggetto incaricato dell’adempimento effettuerà la trasmissione. Esso contiene varie sezioni, ovvero:

1. SEZIONE DATORE di LAVORO = in cui indicare i riferimenti dell’azienda che effettua le attività;
2. SEZIONE INPS = per inserire la matricola aziendale e i codici relativi all’inquadramento assegnati dall’INPS all’azienda all’atto dell’iscrizione;
3. SEZIONE INAIL = per inserire il Codice Cliente attribuito dall’INAIL al momento dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
4. SEZIONE ALTRI ENTI = per indicare l’Ente previdenziale al quale l’azienda risulta iscritta e il rispettivo codice, oltre al numero di iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo imprese artigiane. Per indicare poi il codice del settore di attività (secondo la classificazione Ateco 2007) con il quale l’azienda risulta iscritta;
5. SEZIONE ELENCO delle UNITA’ PRODUTTIVE IN CUI SI SVOLGONO le ATTIVITA’ = in questa sezione bisogna inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività indicate nell’articolo 1, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 67 del 2011;
6. SEZIONE DATI di INVIO = se il soggetto che effettua la comunicazione è diverso dal datore di lavoro, è necessario indicare qui le sue generalità. Per terminare la procedura di invio occorre cliccare su “invia modulo”.

Se l’invio sarà avvenuto con successo, apparirà la ricevuta dell’invio effettuato, che riporta la data certa di invio. Tutti i modelli inviati saranno archiviati e consultabili nella pagina personale di accesso.

QUADRO NORMATIVO

- Decreto legislativo numero 67 del 2011;
- Decreto ministeriale del Lavoro 19 maggio 1999;
- Nota operativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali numero 4724 del 2011;
- Nota operativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali numero 4383 del 27 marzo 2012.
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