L’indennità di fine rapporto di agenzia è regolata dal contratto collettivo ai sensi del quale sono stabilite le indennità di fine rapporto, l’indennità suppletiva di clientela ed eventualmente l’indennità meritocratica. Anche il Codice civile (art. 1751) si interessa, però, alla materia e stabilisce la misura massima a tutela del preponente, pari alla media annuale delle provvigioni percepite nell’ultimo quinquennio. Ai fini della dichiarazione dei redditi, è da rilevare come le imprese mandanti possono eseguire accantonamenti annui per cessazione del rapporto d’agenzia, che, in quanto imputati al conto economico, possono essere dedotti fiscalmente in Unico 2006, ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del Tuir. A tal riguardo, si devono però sciogliere due nodi: se sia possibile eseguire accantonamenti deducibili per tutte le indennità di cessazione del rapporto di agenzia prevista nell’accordo economico collettivo, a prescindere cioè dalla certezza che tale indennità debba essere corrisposta; quale sia l’ammontare massimo deducibile tenendo conto che la modalità fissata dal contratto collettivo può essere modificata a favore dell’agente. In merito al primo quesito, si chiarisce che la deducibilità degli accantonamenti annui che l’azienda stanzia nel conto economico è condizionata solo dal fatto che l’indennità non superi la misura massima prevista civilisticamente, indipendentemente dal fatto che non sia del tutto certo il pagamento della stessa indennità. Anche per ciò che riguarda la misura deducibile dell’accantonamento complessivo si rinvia ai limiti imposti dall’articolo .c., e cioè la media annuale delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni.
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