Fine della proroga, 60 giorni per il ricorso sul recesso

Pubblicato il 02 gennaio 2012 Finita la pausa operata dal Milleproroghe (Dl 255/2010), dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore i termini di decadenza per impugnare il licenziamento illegittimo o inefficace, stabiliti dall'articolo 32 del Collegato lavoro.

Pertanto:

- il licenziamento può essere impugnato solo entro i 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, o dalla comunicazione delle motivazioni se non contestuali alla prima, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a manifestare la volontà del lavoratore;

- l'impugnazione risulta efficace solo se è seguita, entro i successivi 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato, resta la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso;

 - in caso di fallimento della procedura stragiudiziale il termini per il deposito del ricorso davanti al giudice si riduce da 270 a 60 giorni.

In caso di dei contratti a termine la decorrenza è a partire dalla data di scadenza del contratto.

Il ricorso può essere fatto anche dai "precari": collaborazioni coordinate e continuative, anche nella modalità a progetto. Infatti, le regole per i licenziamenti individuali per giusta causa e per giustificato motivo sono estesi anche a tale categoria di lavoratori. È da evidenziare, però, che le questioni inerenti la sola qualificazione delle co.co.co (anche a progetto), come l’impugnativa di un contratto scaduto non sono soggette a questi termini ma alla decadenza ordinaria.

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