Finanziamento illecito, niente induzione
Pubblicato il 03 gennaio 2015
Secondo la Corte di cassazione –
sentenza n. 51669 dell'11 dicembre 2014 – integra la fattispecie del
finanziamento illecito a partito e
non di induzione indebita una condotta consistente nella
dazione di una somma di denaro e la richiesta di ulteriori somme avvenuta in relazione ad una
campagna elettorale in cui la richiesta di denaro da parte del candidato era stata accompagnata a frasi del tipo
“sta attento che se questi, gli altri, vincono tu puoi essere morto”.
Secondo la Corte, in particolare, per come il fatto era stato ricostruito lo stesso non poteva essere sussunto nella fattispecie dell'articolo 319-quater C.p.
mancandone gli elementi costitutivi.
Nella specie, era infatti
escluso, strutturalmente, l'indispensabile
rapporto indefettibile tra l'
abuso della qualità strumentalizzata e il
vantaggio indebito.