Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con decreto datato 5 giugno 2024 (presente nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2024), stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", in particolare riguardo al sostegno della filiera ovina IGP.
Infatti, data la difficoltà degli allevamenti di ovini e caprini nel conformarsi alle nuove norme stabilite dal decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, viene offerto un supporto finanziario secondo quanto stabilito dal presente decreto, relativo agli animali macellati nel 2023 le cui carni sono riconosciute con denominazione di origine protetta o indicazione geografica conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012.
Il finanziamento è fornito, mantenendo le altre condizioni di eleggibilità, agli agricoltori attivi, sia proprietari che gestori di allevamenti, sotto forma di pagamento per ogni animale.
Le somme specifiche da pagare, per ciascun anno in cui viene richiesto il sostegno, sono calcolate da AGEA in base al numero di animali qualificabili per il sostegno, rispettando un limite massimo di 5,50 euro per ogni animale macellato.
Le risorse finanziarie destinate a questo sostegno, come previsto dal decreto, ammontano a 2.000.000,00 euro.
Gli aiuti sono erogati agli operatori che gestiscono allevamenti attivi e che soddisfano i seguenti criteri:
a) hanno inoltrato richiesta per ricevere i pagamenti previsti dalla politica agricola comune durante la campagna del 2023 per la domanda unica, specificamente per i premi legati agli aiuti associati alle filiere zootecniche, in particolare per quelli relativi agli ovini e caprini macellati;
b) non hanno ricevuto supporto finanziario legato al reddito di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 680077 del 23 dicembre 2022;
c) hanno detenuto, nel corso del 2023, dall'allevamento alla macellazione, animali ovini o caprini, le cui carni sono state riconosciute con una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012.
L'assegnazione dell'aiuto è limitata per ogni azienda agricola secondo i criteri stabiliti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, datato 18 dicembre 2013, che regola l'assegnazione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
Ogni operatore che possiede o gestisce allevamenti attivi, che risponde ai criteri di eleggibilità delineati dal decreto Masaf del 5 giugno 2024 e che ha ottenuto la certificazione delle carni come denominazione di origine protetta o indicazione geografica nel 2023, secondo il regolamento (UE) n. 1151/2012, deve presentare la propria domanda di assistenza all'organismo pagatore AGEA.
Sarà la stessa AGEA entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto a determinare le procedure specifiche per inoltrare la domanda di aiuto.
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