Figlio adottato con maggiori possibilità di conoscere le proprie origini

Pubblicato il 19 giugno 2015

Nella seduta del 18 giugno 2015, la Camera dei deputati ha approvato un testo unificato in materia di accesso del figlio adottato o non riconosciuto alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Il provvedimento passerà, ora, all'esame del Senato.

Identità biologica e accesso alle informazioni

A modifica della Legge sull'adozione viene, in particolare, previsto che anche il figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima, potrà chiedere al tribunale dei minorenni, una volta raggiunta la maggiore età, l'accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.

Viene, inoltre, disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, accesso che non legittima, tuttavia, azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria. Questa facoltà sarà consentita nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato e nei confronti della madre deceduta.

Introdotta anche una disposizione volta a disciplinare il procedimento di interpello della madre per verificare il permanere della sua volontà di anonimato, anonimato che se confermato legittimerà comunque l'accesso alle informazioni di carattere sanitario.

Il testo di legge interviene anche per sanare il vulnus venutosi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013, con cui è stato dichiarato illegittimo l'articolo 28, comma 7, della Legge 4 maggio 1983, n. 184 sul diritto del minore ad una famiglia, nella parte in cui non prevede la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica.

Anche la Corte europea dei diritti dell'Uomo, del resto, ha a più volte ripreso l'Italia per il mancato rispetto del diritto a conoscere le proprie origini, come nel caso della sentenza del 25 settembre 2012 con cui era stato rilevato come il meccanismo esistente nell'ordinamento italiano ostacoli in modo assoluto il diritto ad avere idonee informazioni, con violazione del diritto alla vita familiare e personale del neonato abbandonato.

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