Fermo pesca, come fare istanza di indennità onnicomprensiva

Pubblicato il 24 gennaio 2022

Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro e per massimo 40 giorni nell’arco dell’anno. L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio non effettuando uscite in mare.

A prevederlo è il Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia- Agricoltura) n. 1 del 13 gennaio 2022, che attua quanto stabilito dall’art. 1, co. 282 e 283 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Fermo pesca, ambito di applicazione

L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:

Fermo pesca, casi di esclusione

L’indennità onnicomprensiva non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.

In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali. L’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.

L’indennità giornaliera onnicomprensiva, inoltre, è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

Fermo pesca, modalità di accesso

Le imprese di cui agli articoli precedenti inoltrano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali - una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 15 marzo 2022, esclusivamente tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”, non essendo ammesse altre forme di presentazione delle istanze.

L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica della CIGSonline.

L’istanza deve indicare:

Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo il 15 marzo 2022 e le istanze presentate con modalità differenti dall’invio telematico attraverso la piattaforma CIGSonline.

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