Equitalia non deve risarcire l'ansia e il fastidio del cittadino per il fermo illegittimo se c'è la sola mancanza della normale prudenza (colpa semplice), poiché deve essere dimostrata la mala fede o colpa grave del concessionario della riscossione nel disporre il provvedimento.
La richiesta di risarcimento dei danni subiti dal debitore per l'illegittima iscrizione del fermo amministrativo - ex art. 86 del dpr n. 602 del 1973 - può essere avanzata ai sensi dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. Civ., che presuppone l'istanza di parte, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e della mancanza della normale prudenza in capo all'agente della riscossione.
La Corte di cassazione, dunque, con la sentenza n. 12413 del 16 giugno 2016 accoglie il ricorso dell'agenzia di riscossione.
Inoltre, nella sentenza si precisa che comunque “Il danno non patrimoniale ...non è meritevole di tutela risarrcitoria quando inquadrabile nello svolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari”.
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