Fermo illegittimo Fastidio senza risarcimento

Pubblicato il 17 giugno 2016

Equitalia non deve risarcire l'ansia e il fastidio del cittadino per il fermo illegittimo se c'è la sola mancanza della normale prudenza (colpa semplice), poiché deve essere dimostrata la mala fede o colpa grave del concessionario della riscossione nel disporre il provvedimento.

La richiesta di risarcimento dei danni subiti dal debitore per l'illegittima iscrizione del fermo amministrativo - ex art. 86 del dpr n. 602 del 1973 - può essere avanzata ai sensi dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. Civ., che presuppone l'istanza di parte, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e della mancanza della normale prudenza in capo all'agente della riscossione.

La Corte di cassazione, dunque, con la sentenza n. 12413 del 16 giugno 2016 accoglie il ricorso dell'agenzia di riscossione.

Conseguenze bagattellari: minima lesività

Inoltre, nella sentenza si precisa che comunque “Il danno non patrimoniale ...non è meritevole di tutela risarrcitoria quando inquadrabile nello svolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy