Equitalia, in una direttiva del 16 luglio precisato che, dal 6 febbraio 2001, data dell’entrata in vigore del decreto ministeriale del 21 novembre 2000, il concessionario della riscossione non può rivalersi delle spese di notifica del preavviso di fermo amministrativo. Nella stessa direttiva viene chiarito che il divieto di richiedere il rimborso a forfait per l’intervento, senza assistenza legale, nelle esecuzioni promosse da altri creditori, riguarda anche le attività svolte dalle ex concessionarie prima dell’acquisizione pubblica. Secondo Equitalia, potranno essere rimborsate solo le spese legali documentate ed effettivamente sostenute dagli ex concessionari, nell’esercizio dell’attività di riscossione, per l’affidamento all’esterno di specifici incarichi professionali. Infine, Equitalia ha chiarito che, fino al 6 febbraio caso di inesigibilità del credito, gli esattori hanno diritto al rimborso del 50% delle spese per le procedure esecutive, mentre dal 6 febbraio 2001 hanno diritto al rimborso del 100% delle spese.
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