A decorrere dal 29 aprile 2003, data di entrata in vigore del dlgs n. 66/2003 di riforma dell’orario di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo minimo va goduto per almeno due settimane, consecutive su richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, pre le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Il periodo minimo di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il periodo minimo di ferie pari a quattro settimane è una tra le due novità sostanziali apportate nel quadro normativo di riferimento dal dlgs n. 66; l’altra è che la nuova disciplina (secondo il ministero del Lavoro) distingue tre periodi di ferie, con il terzo che eccede il minimo di quattro settimane stabilito e che potrà essere fruito anche in modo frazionato entro il termine fissato dalla contrattazione collettiva e/o privata. A questo periodo non s’applica la disciplina normativa: ne fisserà la durata proprio la contrattazione, che deciderà pure i termini di fruizione. Potrà anche essere monetizzato in caso di mancata fruizione, senza che sia necessario attendere la cessazione del rapporto di lavoro. Quest’anno, ai datori conviene che i propri dipendenti fruiscano entro il prossimo 30 giugno del residuo ferie (di 4 settimane) maturato nel 2004, se intendono evitare d’incorrere nella sanzione amministrativa da 130 fino a 780 euro per lavoratore e per periodo di riferimento. E in conto va messa anche la fruizione di almeno due settimane di ferie per l’anno corrente: in mancanza, stessa sanzione.
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