L'indennità compensativa delle ferie non godute deve essere computata nel calcolo contributivo dell'indennità di uscita a causa della sua natura retributiva e della sua soggezione ai contributi previdenziali.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 9009 del 4 aprile 2024, pronunciata sul caso di un dipendente pubblico che aveva adito in giudizio l'INPS per chiedere il ricalcolo dell’indennità di buonuscita già liquidatagli.
Il dipendente, nella specie, aveva chiesto l'inserimento, nella base di calcolo, anche dell’importo riconosciuto in suo favore con sentenza della Corte d’appello, a titolo d’indennità sostitutiva delle ferie non godute in costanza del suo rapporto di impiego con il MIUR.
Ribaltando il verdetto del Tribunale, sfavorevole all'interessato, i giudici di secondo grado avevano accolto le relative ragioni e respinto le contrarie deduzioni dell'INPS.
L'Istituto previdenziale, ciò posto, si era rivolto alla Suprema corte, davanti alla quale aveva lamentato la violazione e la falsa applicazione degli articoli 3 e 38 del DPR n. 1032/1973 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Secondo la difesa dell'INPS, andava escluso che l’indennità di buonuscita dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute fosse computabile.
Per la ricorrente, ossia, la base contributiva da considerare per la determinazione del trattamento di fine servizio contemplava solo gli assegni e le indennità previste dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale, tra le quali non era ricopresa l'indennità qui in considerazione.
Il motivo di ricorso dell'INPS è stato giudicato infondato dalla Sezione Lavoro della Cassazione.
Nella decisione, gli Ermellini hanno in primo luogo precisato che, per i pubblici dipendenti, la base contributiva dell’indennità di buonuscita è costituita da una percentuale della retribuzione annua lorda, alla quale vanno aggiunti alcuni assegni e indennità specificamente elencati dall’art. 38 del richiamato DPR e gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Di conseguenza, per stabilire se l’indennità sostitutiva delle ferie non godute vada computata ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, occorre accertare se essa, non essendo fra quelle espressamente citate dall’art. 38, rientri fra i menzionati assegni ed indennità utili ai fini del trattamento di previdenza.
In proposito, viene richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della Legge n. 153/1969.
Detta assoggettabilità, in particolare, sarebbe giustificata:
Alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale ex art. 12 della Legge n. 153/1969 della predetta indennità consegue che la stessa va calcolata ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita.
Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto:
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