Con la nota n. 4908/2006, il ministero del Lavoro rilascia una lettura flessibile del decreto legislativo 66/2003, rispondendo ad un interpello formulato da un’associazione di categoria. L’articolo del decreto di riforma che viene preso in considerazione è quello che stabilisce che, fermo restando l’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va fruito per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Con la nota in oggetto, il Lavoro attribuisce all’autonomia collettiva un ampio potere derogatorio alla previsione legale. In altri termini: la contrattazione collettiva ha ampie competenze per la gestione delle ferie dopo il decreto di riforma dell’orario di lavoro, tanto da poter fissare un periodo inferiore alle due settimane che, per legge, dovrebbero essere fruite nel corso dell’anno. A patto però che siano rispettate le garanzie costituzionalmente riconosciute ai lavoratori.
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