L’INPS, con messaggio n. 2356 dell’8 giugno 2017, facendo seguito alla circolare n. 97/2017 relativa al Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo ha fornito indicazioni per i pagamenti delle prestazioni integrative della misura e della durata dell’indennità di ASpI/NASpI.
Posto che tale erogazione è subordinata al riconoscimento delle citate indennità e che la durata massima complessiva della prestazione integrativa è commisurata alla durata massima delle stesse indennità, l’Istituto ha chiarito che non si applica alle prestazioni integrative della misura di ASpI/NASpI l’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità.
Il lavoratore che ha ottenuto la corresponsione anticipata dell’indennità di ASpI/NASpI e che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata, sarà tenuto a restituire per intero l’anticipazione percepita, nonché tutte le mensilità erogate a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo dalla data di erogazione dell’indennità anticipata.
È fatto salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Inoltre, poiché la prestazione integrativa nella misura dell’indennità di ASpI/NASpI è accessoria alla prestazione principale, è subordinata alla sua sussistenza e ne segue le sorti, anche con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato.
La prestazione integrativa nella misura dell’indennità di ASpI/NASpI verrà liquidata mensilmente a partire dal giorno seguente il pagamento della disoccupazione e il calcolo della prestazione integrativa terrà conto dell’importo e delle giornate erogate a titolo di ASPI/NASPI per lo stesso lavoratore.
Le prestazioni in questione costituiscono reddito di lavoro dipendente e la modalità di tassazione è quella ordinaria.
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