Con il messaggio n. 2241 del 2021, l’INPS ha precisato che le risorse assegnate per il 2021 al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale possono essere utilizzate per il finanziamento di tutte le tipologie di prestazioni erogate dal Fondo, non soltanto per i trattamenti in deroga.
L’art. 9, co. 3 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021, ha esteso l’integrazione a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, per effetto di sospensioni o riduzioni delle attività produttive intervenute nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì un incremento della dotazione del Fondo nella misura di 186,7 milioni di euro.
Pertanto, le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 72/2021, che limitavano l’impiego del predetto stanziamento (186,7 milioni di euro) esclusivamente al finanziamento dei trattamenti in deroga di cui all’art. 8, co. 2, del citato decreto legge, escludendolo per le altre tipologie di prestazioni previste dal decreto istitutivo del Fondo, devono ritenersi superate dal recente orientamento interpretativo ministeriale.
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