Con la circolare n. 37 del 7 marzo 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali, istituito presso l’INPS con il D.I. 9 agosto 2019, n. 103594. Il Fondo assicura tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso.
Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie, nonché in presenza di processi di agevolazione all’esodo.
Il Fondo può altresì erogare prestazioni integrative ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali e provvedere alla stipula di apposite convenzioni al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente, ivi compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali che impiegano mediamente più di cinque dipendenti.
Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni:
Alle prestazioni ordinarie e integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti, di imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.
L’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali può essere richiesto per le seguenti causali:
La misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, anche in relazione ai massimali. L’assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
Si ricorda, al riguardo, che la riforma degli ammortizzatori sociali previsto un unico massimale, che per l’anno 2022 è pari a 1.222,51 euro.
La prestazione è corrisposta per un periodo non superiore a 13 settimane in un biennio mobile. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l'assegno di integrazione salariale, alle condizioni previste, trova applicazione per il periodo massimo di durata residua del contratto.
I datori di lavoro interessati, per accedere alle prestazioni, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. A tale fine si rammenta che le prestazioni di assegno di integrazione salariale sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio 2021.
La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla Struttura INPS territorialmente competente in base all’unità produttiva. La domanda deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda che le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
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