Con circolare n. 141 del 3 agosto 2016, l’INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito dal D.I. n. 95440/2016.
Dopo aver illustrato il quadro normativo, l’Istituto si sofferma su:
A decorrere dal mese di competenza agosto 2016, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo di solidarietà sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti.
I Gruppi potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 6 marzo 2014 (data di sottoscrizione dell’accordo di costituzione del Fondo) al mese di luglio 2016 entro il giorno 16 novembre 2016 o presentare istanza di rateazione, con aggravio degli interessi di dilazione.
Ricorda, inoltre, la circolare INPS che i Gruppi ormeggiatori e barcaioli tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti possono recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro il 16 novembre 2016.
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