Favor rei per sanzioni antiriciclaggio da illeciti pre-novella

Pubblicato il 13 novembre 2018

In tema di sanzioni amministrative per violazione degli obblighi antiriciclaggio, la nuova disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 90/2017, modificativa delle disposizioni del Decreto legislativo n. 231/2007, si applica anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa.

Così, anche per le fattispecie precedenti all’entrata in vigore del D. Lgs n. 90/2017, trovano applicazione il principio del favor rei e la necessità di una nuova valutazione dei criteri di tassazione della sanzione pecuniaria alla luce dei novellati parametri previsti.

E’ infatti chiaro il disposto di cui all’articolo 69 del vigente testo normativo che pone, in via generale, il principio del favor rei, consentendo, anche per le sanzioni amministrative correlate alla normativa antiriciclaggio, l’immediata applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole, così derogando al principio generale fino ad oggi applicato per le sanzioni amministrative del “tempus regit actum”.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Seconda sezione civile di Cassazione, nel testo della sentenza n. 28888 depositata il 12 novembre 2018.

Legge del momento del fatto, solo se più favorevole

I giudici di legittimità, nel dettaglio, si sono pronunciati con riferimento ad una decisione di merito che aveva confermato le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi antiriciclaggio, irrogate ad una banca.

La Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata esclusivamente in relazione al trattamento sanzionatorio impartito e ciò in ragione della sopravvenuta disciplina in materia di antiriciclaggio, impositiva di una nuova valutazione in ordine alla quantificazione della sanzione pecuniaria alla luce dei nuovi parametri normativi.

I giudici di Piazza Cavour, come detto, hanno ancorato la loro statuizione alla lettera dell’articolo 69 citato, che disciplina la sorte delle condotte illecite poste in essere precedentemente alla propria entrata in vigore ma ancora pendenti.

Detto articolo – si legge nel testo della decisione – ribadisce sì il principio della soggezione delle condotte alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto ma solamente quando questa risulti più favorevole al soggetto sanzionato; per contro, in difetto di tale presupposto, trova applicazione la nuova disciplina più favorevole.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy