L’Agenzia delle Entrate conferma un orientamento piuttosto severo con risposta n. 115 del 17 aprile 2022: se le fatture d’acquisto non vengono registrate entro i termini stabiliti dalla legge, il contribuente non può più recuperare l’IVA.
Una società ha ricevuto nel 2023 alcune fatture di acquisto con IVA detraibile, ma:
La società chiede:
In base all’art. 19, DPR n. 633/1972, il diritto alla detrazione nasce quando l’IVA diventa esigibile e va esercitato entro la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è sorto.
Mentre l’art. 25, comma 1, afferma che la fattura deve essere registrata entro la scadenza per la dichiarazione annuale dell’anno di ricezione.
A seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto legge n. 50/2017, che ha riscritto le regole sulla detrazione dell’IVA, la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 aveva aperto una possibilità: se un contribuente, pur avendo ricevuto la fattura nei termini, non aveva esercitato il diritto alla detrazione, poteva comunque rimediare tramite una dichiarazione integrativa, purché non fossero trascorsi cinque anni dalla presentazione della dichiarazione originaria.
Tuttavia, la circolare precisava anche che rimane applicabile la sanzione per chi non rispetta l’obbligo di registrazione delle fatture nei registri IVA entro la scadenza per l’invio della dichiarazione annuale, come stabilito dall’art. 25 del DPR n. 633/1972.
In una successiva risposta a interpello (n. 479 del 18 dicembre 2023), l’Agenzia ha chiarito che la dichiarazione integrativa può essere utilizzata solo quando il contribuente, pur avendo ricevuto e registrato correttamente la fattura, ha dimenticato di portare in detrazione l’IVA per un semplice errore.
Nella risposta all’interpello n. 115 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come, nel caso in questione, l’azienda ha ricevuto le fatture nel 2023, ma non le ha mai registrate. Di conseguenza, non può più recuperare l’IVA attraverso una dichiarazione integrativa. Questo strumento serve solo per correggere errori formali o dimenticanze su fatture che però erano già state correttamente registrate.
Al contrario, sebbene il contribuente fosse in possesso delle fatture d’acquisto, il mancato adempimento della registrazione non può essere considerato un errore significativo e determinante tale da legittimare la correzione della dichiarazione.
Inoltre, la violazione della disposizione sulla registrazione comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che va da 250 a 2.000 euro, purché la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta.
In ogni caso, è possibile ridurre la sanzione attraverso il ravvedimento operoso, come stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".