Fatture trovate solo presso terzi? Reato di occultamento

Pubblicato il 13 ottobre 2021

Distruzione e occultamento di documenti contabili: il ritrovamento di una copia di fattura presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.

E’ noto, infatti, che:

Ciò posto, è logico che dal rinvenimento di una fattura presso un terzo venga desunto il fatto che di quel documento esista fisicamente una copia presso chi l’ha emessa e non è nemmeno irragionevole dedurre, dal mancato rinvenimento di detta copia, la conseguenza della sua distruzione ovvero del suo occultamento.

Occultamento e distruzione di fatture: è reato

E’ questo il ragionamento seguito dalla Suprema corte nel testo della sentenza n. 36967 del 12 ottobre 2021, pronunciata a conferma della condanna penale impartita al titolare di una ditta individuale per il reato di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000, ossia di occultamento e distruzione di documenti contabili, consistenti, nella specie, nelle fatture emesse.

Nella decisione, gli Ermellini hanno ritenuto che nella decisione di condanna, la Corte d’appello avesse fatto buon governo dei consolidati principi enunciati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la Cassazione ha ricordato che l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante.

Nel caso esaminato, infatti, era stato rilevato che la ditta di cui era titolare l’imputato, pur non avendo presentato nessuna dichiarazione impositiva, aveva emesso sette fatture nei confronti di una Srl.

Pertanto, era logica la conclusione cui era giunta la Corte territoriale, secondo la quale l’interessato aveva occultato o distrutto le fatture in questione, emesse dalla sua ditta e non rinvenute nella sede della medesima ad evidente scopo di evasione delle imposte.

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