Precisazioni provengono dalle Entrate per gli operatori che emettono fatture tax free.
La risposta n. 13 del 24 gennaio 2020 riguarda le cessioni di beni a privati non residenti nella Ue, per le quali va emessa fattura elettronica utilizzando il sistema OTELLO 2.0.
L’istante fa presente che i soggetti che agiscono nel regime di tax free shopping si muovono in due direzioni:
Nell’ultimo caso, per evitare una duplicazione di imposta, l'importo dell'Iva a debito viene ridotto delle somme già certificate con fatture tax free.
Ma, con l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (D.lgs. n. 127/2015), i soggetti che emettono fattura tax free con la procedura OTELLO non hanno possibilità di indicare nel sistema i dati relativi agli scontrini già memorizzati e trasmessi.
Quindi, per una stessa cessione, si potrebbe avere una duplicazione dell'Iva.
L’Agenzia delle Entrate, trattando la questione, fa presente che è possibile emettere la fattura tax free senza procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo e all'emissione del documento commerciale. I due documenti sono alternativi e non concorrenti.
Nel caso in cui, oltre alla fattura, il dato venga anche memorizzato elettronicamente e trasmesso all’Agenzia, per dimostrare che si tratta di una duplicazione dello stesso corrispettivo, sarà necessario conservare copia della fattura tax free e tenere memoria del citato documento in un apposito registro.
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