Il numero di iscrizione al REA non è un dato obbligatorio ai fini della fattura Iva. Non è, quindi, necessario emettere una nota di variazione per le fatture spedite al Sistema di interscambio e regolarmente contabilizzate.
Il chiarimento arriva dall’agenzia delle Entrate con risposta n. 208 del 26 giugno 2019.
Viene esposto alle Entrate di aver spedito al Sistema di Interscambio (SdI) e regolarmente contabilizzato molte fatture prive dei dati di iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Si chiede se è necessario, per regolarizzare la situazione, emettere le note di variazione.
L’Agenzia, nel fornire la risposta, cita l’articolo 2250, comma 1, codice civile, secondo il quale in tutti gli atti (comprese le fatture) e nella corrispondenza delle imprese obbligate all’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la società e il numero d'iscrizione. L’omissione viene sanzionata con una somma da 103 a 1.032 euro.
Tuttavia, fa presente l’Agenzia, detta indicazione non è richiesta dall’art. 21 del DPR 633/72. Ciò comporta che l’assenza del dato in parola non obbliga all’emissione di alcuna nota di variazione, ex articolo 26, Decreto Iva.
La nota di variazione, viene ricordato, va utilizzata, nei tempi e nelle ipotesi fissati, qualora sia necessario effettuare una modifica dell’imponibile o dell’imposta e, unitamente, far emergere il numero REA.
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