Il risparmio di imposta realizzato con emissione di fatture false è riferibile solo all’utilizzatore con esclusione, per espressa previsione normativa, del concorso tra lo stesso e l'emittente. Ciò poiché l’emissione di fatture per operazioni inesistenti è funzionale all’evasione di terzi (solo per questi ha rilevanza l’imposta evasa); mentre, per l’emittente il profitto è rappresentato dal compenso per eseguire il delitto e non dall’imposta risparmiata dagli utilizzatori.
Nell'accogliere il ricorso di un imputato nell'ambito del reato di emissione di fatture false, la Cassazione chiarisce che non si tratta di illecito plurisoggettivo:
Dunque, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore del profitto conseguito dall'utilizzatore.
Così la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 35459 depositata il 24 agosto 2016.
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