La Commissione tributaria del Lazio, con la sentenza n. 62/28/06, depositata il 5 giugno 2006, ribadendo il principio già espresso nelle sentenze della Corte di giustizia del 12 gennaio 2006 (C-354/03 e C-355/03), chiarisce che la detrazione dell’Iva sulle fatture emesse per operazioni inesistenti è legittimata se l’acquirente dimostra, con esauriente e condivisa documentazione, la sua buona fede. La decisione muove dal caso di ricorso in appello di un contribuente a cui era stata contestata dalla Guardia di finanza una responsabilità riflessa dall’utilizzo di fatture false prodotte da una ditta rivelatasi inesistente, con conseguente avviso di rettifica Iva da parte delle Entrate di competenza. Ma tale contribuente aveva operato la deduzione dei costi con documenti fiscali legittimi, in conformità delle prescrizioni e con i requisiti richiesti dall’articolo 21 del Dpr 633/72.
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