L’agenzia delle Entrate si occupa dell’errore del rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018.
Lo SdI non può impedirlo, perché la fattura è regolare e non era nel sistema.
Con la risposta 395 dell’8 ottobre 2019 fornisce la soluzione: emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione - ex articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972 - riportando nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI".
Controlli propedeutici. Lo SdI, utilizzato obbligatoriamente dal 1°gennaio 2019 per l'emissione delle fatture elettroniche, effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all'inoltro del documento al soggetto destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.
Unicità della fattura. Il sistema intercetta e impedisce l'inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, scartando la fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.
Fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018. Lo SdI non può intercettare ed impedire l'errore consistente nel rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica.
L'errore del contribuente può ricondursi alle figure “simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione" del comma 2 dell’articolo 26 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Quindi, al fine di neutralizzare l'errato invio dei duplicati, l'istante può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione - ex articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972 - riportando nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI".
Attenzione: se i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche Iva del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell'Iva a debito.
L’interessato dovrà informare i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l'Iva e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute:
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