Fatture elettroniche, download massivo. Codice contrattuale in mancanza del C.F.

Pubblicato il 29 dicembre 2018

L'agenzia delle Entrate comunica la disponibilità di nuovi servizi nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Verifica anagrafica massiva di codici fiscali o partite Iva. Per farlo, è possibile caricare un file con la lista dei soggetti che si desidera controllare oppure generarne uno attraverso un procedimento online guidato.

Download massivo e-fatture. Contribuenti e intermediari possono ora effettuare il download massivo delle fatture emesse, ricevute o messe a disposizione.

Dunque, l’intermediario può visionare tutti i documenti contabili delle ditte in delega.

Quietanza in attesa della e-fattura

Dalle Faq, consultabili accedendo all'area tematica della fatturazione elettronica, si apprende che l’operatore Iva che svolge commercio al dettaglio, al cliente che gli chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino, potrà rilasciare un’apposita quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale (in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente), per poi trasmettere la fattura al Sistema SdI entro i termini della liquidazione periodica (come previsto dal Dl 119/2018 per il primo semestre 2019).

Utenze senza codice fiscale, nella fattura elettronica il codice contrattuale

A partire dal 3 gennaio 2019 ed almeno 20 giorni prima della data di trasmissione della fattura elettronica, i soggetti che offrono servizi di pubblica utilità nei confronti di consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti prima dell’1 gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale, devono trasmettere via Pec all'agenzia delle Entrate, per ciascun contratto:

  1. il proprio numero di partita IVA;
  2. un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il “committente” di cui non dispongono del codice fiscale.

L'adempimento si rende necessario perché le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi Iva sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria.

Lo spiega l'agenzia delle entrate nel provvedimento n. 527125 del 28 dicembre 2018.

In fase di prima applicazione, per le comunicazioni in oggetto trasmesse entro il 31 gennaio 2019, i soggetti passivi Iva inviano tramite il Sistema di Interscambio le fatture elettroniche a partire dal 20 febbraio 2019. Per i soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio 2019 sono trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari, al Sistema di Interscambio entro il 28 febbraio 2019.

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