Fatturazione elettronica: valida la copia cartacea. Nessun obbligo per i soggetti tenuti al Sts

Pubblicato il 26 gennaio 2019

Con la recente risposta alla domanda n. 55 in materia di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un altro aspetto dubbio del nuovo adempimento, questa volta sollevato da un privato cittadino senza partita IVA.

Il contribuente, rivolgendosi direttamente all’Amministrazione finanziaria, ha domandato se nel caso in cui avesse richiesto la fattura all’esercente o al professionista, che gli ha venduto un prodotto o offerto un servizio, fosse costretto a fornire un indirizzo Pec.

Nella sua risposta, l’Agenzia ha specificato che la Pec non è obbligatoria per i consumatori finali.

Infatti, se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è tenuto ad avere e a fornire un indirizzo Pec all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

Inoltre, per l’Amministrazione finanziaria è valida a tutti gli effetti (relativamente, però, ai soli consumers) la copia cartacea della fattura o il pdf per email.

Infatti, quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

In altre occasioni, invece, il Fisco ha specificato che è sempre possibile inviare anche al cliente soggetto passivo di imposta una copia analogica “di cortesia” della fattura trasmessa a mezzo SdI senza, però, alcuna valenza fiscale.

Possibile accedere alla consultazione delle fatture elettroniche con le credenziali Fisconline?

Nella risposta alla Faq n. 55, anche una precisazione riguardo la consultazione online delle fatture elettroniche sempre da parte dei comuni cittadini.

Si legge che, a partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dalla legge di Bilancio 2019, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche. Con tale servizio, il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.

Al momento, quindi, con riferimento al primo semestre di quest’anno, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.

Fatturazione elettronica: altri chiarimenti

Tra le altre precisazioni rese dal Fisco sulla materia in oggetto, anche quella che ribadisce che tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fattura elettronica.

La legge di Bilancio 2019 ha, infatti, trasformato l’esonero inizialmente previsto in un vero e proprio divieto che resta valido anche in presenza di opposizione da parte del paziente.

Alcuni dubbi erano pero rimasti aperti, per esempio con riferimento ai fisioterapisti, che svolgono attività non ricomprese nell’elenco previsto dal Dlgs n. 175/2014.

Per quest’ultimi e per tutte le altre categorie professionali attualmente non ricomprese nel suddetto elenco è stato presentato dal Governo un emendamento al DL semplificazione, che dovrebbe sanare questa carenza normativa, con la conseguenza che tali professionisti non potranno emettere fattura elettronica.

Infine, l’unico codice vincolante nel tracciato xml per il “tipodocumento” è il codice TD20 previsto per le autofatture-denuncia. Non esistono, invece, differenze sostanziali tra i codici utilizzati per indicare che il documento che si sta emettendo è una fattura, una parcella o altro, in quanto gli stessi fanno riferimento a documenti riconducibili alla più generica voce “fattura”.

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