L’indirizzo telematico per i documenti digitali si potrà registrare da giugno 2018: l'intervento dell'Agenzia delle Entrate al videoforum del Sole 24 Ore ha prodotto chiarimenti e annunci.
Carburanti e subappalti Pa, si ricorda, saranno i primi a vedere l'avvio dell'obbligo della fatturazione elettronica che partirà dal 1° luglio 2018.
Dal prossimo giugno, spiega l'Agenzia, si potrà già registrare l’indirizzo telematico per i documenti digitali.
Il servizio di registrazione sarà a disposizione degli operatori Iva o loro intermediari incaricati in “Fatture e corrispettivi” del sito dell'Agenzia. Si accede con le credenziali Spid, Cns (Carta nazionale servizi), Entratel e Fisconline.
Nell'area riservata sarà evidenziato il numero di partita Iva corrispondente all'operatore e il campo dove inserire l’indirizzo Pec o il codice destinatario di 7 valori da abbinare. SdI, il Sistema di interscambio, vi indirizzerà automaticamente tutte le fatture elettroniche in cui l’operatore sarà indicato come cessionario/committente. L'indirizzo telematico si potrà modificare in qualsiasi momento.
L'occasione del videoforum ha visto anche il chiarimento delle modalità procedurali che il contribuente deve eseguire in pendenza di sentenza favorevole non definitiva per chiedere il rimborso di:
Ex Dlgs 156/2015, le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive per tutte le parti in causa.
Se al contribuente, a seguito di sentenza favorevole, spetta un rimborso:
Si chiedono spiegazioni circa la preclusa deducibilità delle quote di ammortamento relative all’acquisto di beni immobili strumentali per i professionisti, che invece possono dedurre i canoni di locazione finanziaria relativi all’acquisto di beni immobili strumentali ex articolo 54 del Tuir.
In mancanza di un’espressa previsione normativa, chiarisce l'Agenzia, a tutt’oggi è preclusa la possibilità di dedurre gli ammortamenti relativi a beni immobili strumentali acquistati dal professionista a partire dal 1° gennaio 2010.
L’indeducibilità del costo sostenuto dal professionista per l’acquisto diretto dell’immobile strumentale risulta, tuttavia, contemperata dalla irrilevanza delle eventuali plusvalenze prodotte dal medesimo bene, in quanto, coerentemente con i chiarimenti resi nella risoluzione 13/E del 2010, devono ritenersi, per ragioni di simmetria fiscale, parimenti irrilevanti nella formazione del reddito da lavoro autonomo le plusvalenze o le minusvalenze realizzate per effetto della estromissione dei suddetti immobili dal regime del reddito di lavoro autonomo.
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