Fatturazione elettronica: FAQ del CNF

Pubblicato il 07 gennaio 2019

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato alcune FAQ in materia di fatturazione elettronica, in considerazione della recente entrata in vigore della relativa obbligatorietà.

Dal primo gennaio 2019, infatti, la fatturazione elettronica è obbligatoria, salvo particolati ipotesi esonero, per tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Queste possono essere effettuate nei confronti sia delle pubbliche amministrazioni (il relativo obbligo è già vigente dal 2015), sia nei confronti di altri operatori economici (fattura B2B, cioè Business to Business) sia di privati cittadini residenti o stabiliti in Italia (Fattura B2C, cioè Business to Consumer). 

Soggetti esonerati

L’esonero - viene spiegato nelle risposte alle FAQ - è previsto per i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio”, o nel cosiddetto “regime forfettario”, nonché, infine, per i “piccoli produttori agricoli”, già esonerati in generale dall’emissione di fatture analogiche.

Avvocato tenuto alla fattura elettronica

Ciò detto, anche l’avvocato non esentato - viene precisato - è tenuto ad emettere fattura elettronica, nei confronti di tutti i clienti, a fronte dei compensi ricevuti, e a sua volta la riceverà dai fornitori soggetti all’obbligo, a fronte del pagamento effettuato.

Viene ribadito, in questo contesto, come gli avvocati in regime forfettario non siano tenuti all'obbligo della fatturazione elettronica, anche se possono, facoltativamente, utilizzare questa modalità, seguendo le disposizioni del provvedimento AE del 30 aprile 2018 n. 89757/2018. In ogni caso, anche tale categoria di avvocati era già obbligata all’emissione di fatture elettroniche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e tale obbligo, pertanto, permane anche successivamente al 1° gennaio 2019. 

Nelle FAQ, il CNF ricorda come l’Agenzia delle Entrate abbia messo a disposizione alcuni strumenti per la preparazione delle fatture elettroniche nonchè l'offerta di due procedure gratuite: il software per PC e l’App denominata “Fatturae” per smartphone o tablet.

La fattura elettronica - viene altresì spiegato - deve essere emessa anche nei confronti del cliente privato pure se privo di PEC.

A fronte di soggetti non in possesso di partita IVA o di indirizzo PEC, il cedente/prestatore deve comunque consegnare, direttamente al cliente consumatore, una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a disposizione dal SdI nell’area riservata idel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Nei confronti del cliente privato, ossia, permane l’obbligo di consegna del documento fiscale in forma diversa dall’xml.

Nelle 24 risposte del CNF sono forniti ulteriori ed utili dettagli in materia di fatturazione elettronica, resi alla luce delle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

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