Fatturazione elettronica. E-fattura dopo lo scontrino

Pubblicato il 17 gennaio 2019

Nel commercio al minuto, la fattura a richiesta del cliente dopo l'emissione dello scontrino (differita), deve essere necessariamente elettronica, a meno che il contribuente non sia esonerato dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Nelle ipotesi di fatture elettroniche precedute da scontrino, si prevede la compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il RiferimentoTesto l’identificativo alfanumerico dello scontrino).

E' quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 7 del 16 gennaio 2019.

Le attività di commercio al minuto e assimilate

Per le attività di commercio al minuto e assimilate, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Le regole per la fatturazione elettronica seguono quelle della fatturazione ordinaria, poiché la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”.

Il commerciante non è esonerato dall’emissione della fattura elettronica in caso di certificazione della vendita, sia mediante fattura che mediante scontrino.

Al fine di evitare la duplicazione dell’Iva sulle vendite, in caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.

L'Agenzia, nel riprendere quanto già precisato nella circolare 97/1997, ribadisce che:

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