Fatturazione elettronica, conservazione massiva delle fatture transitate mediante SdI

Pubblicato il 07 giugno 2021

Nella pagina dedicata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, relativa alla “Fattura elettronica e corrispettivi telematici”, si prende nota della novità in vigore dal giorno 4 giugno 2021.

Da tale data, infatti, è disponibile la nuova funzionalità di conservazione a norma delle fatture elettroniche, che consente di portare in conservazione “massivamente” le fatture elettroniche transitate da SdI.

E’ sufficiente indicare, al momento dell’adesione dell’accordo di servizio, una data antecedente a quella dell’adesione stessa, e, a partire dalla data indicata, verranno conservate automaticamente tutte le fatture trasmesse e ricevute dal SdI anche nei periodi in cui il servizio non era attivo.

Diversamente, se non si indica la data di recupero retroattivo verranno conservate solo le fatture transitate dal SdI dal giorno successivo alla data di adesione al servizio.

Nel caso in cui il contribuente abbia già sottoscritto in passato un accordo, che risulta ancora in essere alla data del 4 giugno 2021, ma vuole sfruttare questa nuova possibilità potrà revocare il precedente accordo di adesione e sottoscriverne uno nuovo.

Questa nuova funzionalità risponde alle esigenze degli addetti ai lavori, che più volte avevano auspicato un intervento dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla conservazione “automatica” delle fatture transitate mediante il Sistema di Interscambio. Alcuni sindacati di categoria, in particolare, avevano chiesto che fosse proprio l’Agenzia a farsi carico direttamente di questo adempimento, a prescindere dal momento in cui il contribuente avesse deciso di aderire al servizio di conservazione gratuito .

E’ da ricordare, poi, che la novità sulla conservazione massiva delle fatture elettroniche entra in vigore pochi giorni prima della scadenza fissata al 10 giugno 2021 dal Decreto Sostegni, per concludere il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Proprio il Dl n. 41/2021 ha, infatti, prorogato di tre mesi il termine di scadenza previsto dall’articolo 3, comma 3, del DM 17 giugno 2014, concedendo più tempo agli operatori in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

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