Fatturazione elettronica. Assosoftware, Faq dalla task force

Pubblicato il 05 febbraio 2019

Produce le prime Faq sulla fatturazione elettronica la task force composta da Assosoftware, Sogei ed Agenzia delle entrate.

Aggiornate al 4 febbrario 2019, sono consultabili sul sito Assosoftware (http://www.assosoftware.it/faq).

Il mancato recapito del documento

Tra le Faq, quella che spiega le possibili cause del mancato recapito del documento da parte dello SdI.

Nella Faq si ricorda che: la fattura elettronica non scartata dal SDI è sempre una fattura regolarmente emessa anche nel caso di ricezione dell'esito di "impossibilità di recapito".

La ricevuta di Impossibilità di recapito indica la non trasmissione del documento al destinatario che può avvenire per diverse cause che di seguito elenchiamo:

- Fattura a soggetto persona fisica senza partita IVA indicando "0000000" nel codice destinatario;

- Fattura a soggetto con partita IVA indicando "0000000" nel codice destinatario in quanto non si conoscono i recapiti telematici;

- indicazione di un codice destinatario previsto ma non attivo;

- indicazione di un codice destinatario previsto, attivo ma temporaneamente offline;

- Indicazione di un indirizzo PEC destinatario errato;

- Indicazione di un indirizzo PEC corretto ma non più attivo;

- Indicazione di un indirizzo PEC corretto ma con casella posta in arrivo eccedente i limiti previsti.

In tutti questi casi il SDI comunica la fattura all'Agenzia delle Entrate che la deposita nell'Area Fatture e Corrispettivi e a seguire invia al mittente via PEC o per il tramite di un Provider accreditato la ricevuta di "impossibilità di recapito" (suffisso _MC).

Il soggetto mittente che riceve un esito di "impossibilità di recapito" è tenuto a comunicare, per vie diverse dal SDI, al cessionario/committente che l'originale della fattura è disponibile nella sua Area riservata del sito Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, a tal fine può anche inviare una copia analogica/informatica (es. documento pdf di cortesia) della fattura elettronica.

Infine, si ricorda che il cessionario/committente ai fini della detraibilità dell'imposta della fattura di acquisto non recapitata dal SDI è tenuto ad accedere all'area riservata del sito Fatture e Corrispettivi per prendere visione della fattura, in tal modo viene memorizzata la data di presa visione come data di consegna.

Esiti oltre i 5 giorni

In merito agli esiti delle fatture elettroniche, il monitoraggio ha rilevato la situazione sporadica di una consegna degli esiti anche dopo 5 giorni dall'invio.

Nelle Faq, in proposito, si legge che i tempi di consegna della fattura elettronica e della notifica di esito al mittente possono essere condizionati da molti fattori e non sono predeterminabili. Alcuni ritardi possono essere causati anche da fattori fisiologici legati a temporanei malfunzionamenti nelle elaborazioni o nella comunicazione tra sistemi e in taluni casi, in percentuali del tutto minimali, comportare ritardi anche superiori ai 5 gg, in particolare in questa prima fase di avvio del sistema.

Tuttavia, nella risposta è premesso che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757, detta: “i tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche”.

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