Con una nota congiunta del 15 maggio 2018 sul provvedimento attuativo della fatturazione elettronica, ANC e Confimi Industria, pur esprimendo apprezzamento per il contenuto, manifestano preoccupazione per il poco tempo a disposizione.
Si tratta di una rivoluzione “copernicana” che richiede tempi adeguati. Le scriventi Associazioni rinnovano pertanto l’invito affinché (in un modo o nell’altro) siano trovate le soluzioni per garantire un avvio graduale (quantomeno per le imprese di minori dimensioni) e/o comunque privo di sanzioni sia per i nuovi obblighi ai nastri di partenza da luglio che per quelli, generali, dal 2019.
Nella nota congiunta, corredata di esempi e tabelle, la tesi di ANC e Confimi Industria.
Le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), dettate dal provvedimento 89757/E del 30/4/2018, sanciscono una (potenziale) tripla asincronia definita provvidenziale dalle associazioni scriventi:
Tali asimmetrie, di non certo intuitiva comprensione, commenta la nota, consentono di assorbire, da una parte, le criticità diversamente legate a trasmissioni effettuate oltre i termini normativi (rituali) di emissione della fatture - ipotesi tutt’altro che remota, in particolare nel caso di fatturazione in outsourcing - e, dall’altra, di poter considerare contestualmente sostenibile (anche con l’avvio della fatturazione elettronica regolamentata dal provvedimento in analisi) il non contrasto del requisito dell’arrivo/possesso della fattura (circolare n. 1/E/2018) con la disciplina del DPR 100/98.
Secondo tale tesi (per le cui argomentazioni di sostegno si rinvia alla nota congiunta ANC-Confimi Industria dello scorso 27/03/2018) al fine di individuare il dies a quo esercitabile per la detrazione è sufficiente che il possesso/arrivo della fattura (la cui Iva sia esigibile nel mese oggetto della liquidazione) risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell’Iva.
La seconda delle asimmetrie citate rende ineludibile il riconoscimento di tale tesi, pena il concretizzarsi di situazioni (non così rare) nelle quali la fatturazione elettronica recentemente autorizzata dalla UE (Decisione di esecuzione 2018/593 del 16/04/2018) porterebbe il nuovo sistema in violazione al principio di neutralità su cui poggia l’Iva.
La terza asimmetria, quella legata al caso della “presa visione”, non è però completamente convincente giacché potrebbe portare a dei paradossi nel caso in cui il cessionario/committenti tardi eccessivamente nella consultazione della propria area autenticata.
Sono anche altri gli aspetti apprezzabili del provvedimento: caricamento sempre e comunque della FE - in originale o in copia informatica a seconda dei casi - anche nell’area autenticata del cessionario/destinatario; eliminazione dell’obbligo di apposizione della firma digitale; previsione della possibilità per ogni operatore Iva di generare (attraverso la propria area autenticata) un QR-Code contenente i dati necessari alla richiesta snella della FE ai fornitori; servizi gratuiti per la generazione e trasmissione delle FE nonché, in particolare, la precisazione che l’eventuale adesione al servizio di conservazione, a norma reso gratuitamente disponibile dall’AdE, ha validità non solo fiscale ma anche civilistica, ecc..
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