Fatturazione elettronica al videoforum. Forfettari e di vantaggio: conservazione cartacea

Pubblicato il 16 gennaio 2019

L’Agenzia delle Entrate, durante il videoforum Cndcec del 15 gennaio 2019, spiega che sia il forfettario che chi rientra nel regime di vantaggio può conservare le fatture in modalità analogica (su carta) anche se ha ricevuto, per richiesta al fornitore oppure perché questo ha rintracciato l'indirizzo nell'elenco INI Pec, la fattura elettronica al proprio indirizzo Pec.

Ma è anche possibile, per tali contribuenti, avvalersi del servizio di conservazione offerto gratuitamente dall’Agenzia.

Videoforum Cndcec/Entrate

“Il sistema sta funzionando. Ci rendiamo conto che serve un grande sforzo per abituarsi a gestire un nuovo sistema informatico, ma pian piano le cose vanno meglio e anche la percentuale degli scarti, passata dal 7 al 5,6%, sta diminuendo”, così il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, al videoforum - “La fatturazione elettronica tra privati: i chiarimenti ai dubbi della prima fase di applicazione delle nuove procedure” - organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.

E alla preoccupazione manifestata dal presidente Cndcec, Massimo Miani, di servire “un po' meno, proprio in virtù dell’innovazione tecnologica che può consentire l’automazione dei processi”, è il Vicedirettore delle Entrate, Paolo Savini, a rassicurare fornendo i numeri delle deleghe: “gli operatori, di fronte alle innovazioni tecnologiche, continuano a utilizzare la consulenza dei professionisti... consulenza migliore e più specialistica perché già a conoscenza dei dati che utilizza l’Agenzia ai fini dei controlli”.

Nel corso dell’evento i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate

I 200 quesiti dei commercialisti giunti al videoforum, hanno trovato risposte dall'Agenzia, che coglie l'opportunità di ribadire che nessuna sanzione potrà essere applicata nel caso in cui una fattura elettronica sia emessa con data 30 dicembre 2018 e sia stata trasmessa al Sistema di Interscambio il giorno 2 gennaio 2019.

Autofatture: le autofatture per omaggi, per autoconsumo e per finalità estranee all’attività dell’impresa, nonché per estrazione dei beni da un deposito Iva, devono essere inviate obbligatoriamente allo Sdi con utilizzo del codice tipo fattura TD01 - codice identificativo delle fatture ordinarie (il codice TD20 è utilizzabile solo per le autofatture emesse dal cessionario/committente che, dopo quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, non abbia ricevuto la fattura elettronica – autofatture spia).

Integrazioni di fatture nazionali soggette al regime di reverse charge: non per obbligo ma facoltativamente possono essere inviate allo Sdi utilizzando il codice TD01.

Le fatture datate dicembre 2018:

Le date di emissione:

Privacy: non sarà possibile delegare un soggetto terzo al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.

Operazioni sanitarie: solo per il 2019, per tutte le operazioni sanitarie effettuate da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non si deve emettere la fattura elettronica, a prescindere dal diniego del paziente.

Unico download per gli intermediari

Annunciate le prossime mosse:

  1. a breve verrà data la possibilità agli intermediari di scaricare con un unico download i file XML delle fatture di tutti i clienti, senza dover necessariamente entrare come delegati sulle singole posizioni degli operatori;
  2. partirà a luglio il servizio di consultazione dei documenti per i contribuenti senza partita Iva, con possibilità per il mittente o il destinatario di non aderire (in tal caso, i file saranno automaticamente cancellati e l’Agenzia memorizzerà solo i dati rilevanti ai fini fiscali).
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