Se una fattura riguarda sia spese da inviare all’Sts sia altre voci di spesa, la stessa deve essere o analogica o elettronica extra Sdi.
Diversamente dagli altri operatori sanitari, i veterinari effettuano anche prestazioni i cui dati non devono essere trasmessi all’Sts.
Ma la legge non ammette deroghe: se i dati sono trasmessi ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, anche ai veterinari, come agli altri operatori sanitari, è preclusa la via della fatturazione elettronica tramite SdI.
Non rileva l’opposizione all’invio delle informazioni al Sistema tessera sanitaria: l’opposizione non fa sì che si possa utilizzare SdI.
L’Agenzia delle entrate, rispondendo ad una consulenza giuridica sul punto (risposta 15/2019), chiarisce che le prestazioni rese dai medici veterinari:
Ciò deriva dall’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».
Il divieto, rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI) secondo le relative specifiche tecniche.
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