Arrivano dall’Agenzia delle entrate altre risposte ai quesiti sulla fatturazione elettronica. Tra le Faq pubblicate il 19 luglio 2019 anche le risposte date durante il videoforum organizzato sul tema dal Cndcec il 15 gennaio 2019.
La risposta n. 125 fa discutere per la possibile disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla conservazione AdE delle fatture elettroniche rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento.
I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 - si legge nella domanda - potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari - punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018 - attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 1° luglio 2019.
In assenza di adesione a tale servizio l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale.
Si chiede se tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio.
La risposta dell’Agenzia è che l’adesione al servizio rende più trasparenti e collaborativi i rapporti con l’Amministrazione fiscale. Pertanto, la mancata adesione al servizio di “Consultazione” rappresenterà un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia, si spiega nella Faq, effettuerà i controlli incrociati, come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.
L’adesione al servizio di “Consultazione” garantisce all’utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all’interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi.
La mancata adesione al servizio di “Consultazione” rappresenterà un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate.
Nella Faq n. 101 si entra nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari. In ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione) spetta al professionista delegato alle operazioni di vendita l'assolvimento degli obblighi Iva di emissione della fattura in nome e per conto del contribuente e di versamento dell’imposta.
La questione è che il professionista delegato, non potendo utilizzare l’indirizzo telematico dell’Impresa esecutata, ha a disposizione il solo canale telematico afferente il proprio studio professionale, nel quale confluiranno, in ipotesi, sia le fatture emesse dal medesimo che quelle emesse per conto della procedura esecutiva, derivandone una discrasia fra liquidazioni periodiche dello studio e dati acquisiti dell’Amministrazione Finanziaria.
Sul punto, l’Agenzia spiega che, come avveniva per la fattura analogica, il professionista delegato alle operazioni di vendita emetterà la fattura elettronica in nome e per conto del contribuente.
Ma il canale telematico di invio della fattura elettronica a SdI non determina alcun effetto sulle liquidazioni Iva, poiché è solo un canale attraverso cui inviare le fatture elettroniche a SdI.
In un'altra Faq, la n. 119, si affronta l’ipotesi in cui l’esercente di un impianto di distribuzione carburanti non emetta la fattura richiesta, per pagamento con carta di credito personale, perché assente al momento o perché non attrezzato telematicamente.
L’Agenzia spiega che, in tal caso, è possibile per l’acquirente emettere autofattura-denuncia, secondo le disposizioni dell’art. 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97 e quanto specificato nel provvedimento del Direttore dell’AE del 30.04.18.
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