Fattura elettronica, niente obbligo verso operatori non residenti identificati

Pubblicato il 27 febbraio 2019

Nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati, i soggetti residenti e stabiliti in Italia non hanno l’obbligo, bensì la facoltà, di emettere fattura elettronica.

L'esterometro è obbligatorio solo per i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 67 del 26 febbraio 2019, fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di fatturazione elettronica di un operatore economico non stabilito in Italia, ma ivi identificato ai fini Iva mediante rappresentante fiscale, che effettua operazioni di acquisto da fornitori stabiliti in Italia.

Nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia, fatture elettroniche per evitare l'esterometro

Sull'ambito di applicazione, si ribadisce quanto detto nella Faq n. 30 (pubblicata il 27 novembre 2018 sul sito internet dell’Agenzia): “Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015”.

Dunque, per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti, identificati ai fini Iva in Italia, i soggetti passivi residenti e stabiliti non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica, ma possono facoltativamente emettere il documento elettronico per evitare la presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Niente esterometro per i non residenti

Gli altri chiarimenti:

  1. un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato;
  2. il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione ex articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito;
  3. con la locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica (per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base del Codice dell’amministrazione digitale);
  4. i destinatari dell’obbligo di presentazione dell’esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (pertanto, l'istante è escluso).
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