Nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati, i soggetti residenti e stabiliti in Italia non hanno l’obbligo, bensì la facoltà, di emettere fattura elettronica.
L'esterometro è obbligatorio solo per i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 67 del 26 febbraio 2019, fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di fatturazione elettronica di un operatore economico non stabilito in Italia, ma ivi identificato ai fini Iva mediante rappresentante fiscale, che effettua operazioni di acquisto da fornitori stabiliti in Italia.
Sull'ambito di applicazione, si ribadisce quanto detto nella Faq n. 30 (pubblicata il 27 novembre 2018 sul sito internet dell’Agenzia): “Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015”.
Dunque, per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti, identificati ai fini Iva in Italia, i soggetti passivi residenti e stabiliti non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica, ma possono facoltativamente emettere il documento elettronico per evitare la presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Gli altri chiarimenti:
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