L’Agenzia delle entrate risponde sull’obbligo di fatturazione nei confronti di un soggetto diverso dalla persona fisica che ha fruito della prestazione sanitaria.
La fattura al committente (intestatario della stessa), compagnia assicurativa, non deve contenere i dati “sensibili” dei pazienti.
Così, l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 307 del 24 luglio 2019.
Le prestazioni in ambito sanitario - si legge nella risposta - rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), vanno documentate a mezzo fattura elettronica via SdI.
Ciò, in particolare, quando tali operazioni siano effettuate:
Nell’ipotesi di operazioni materialmente effettuate nei confronti delle persone fisiche, ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, va evidenziato che la disposizione di indicare natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, non impone l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.).
Per coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spiega l’Agenzia, le parti devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere.
Nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo.
Nel caso esaminato:
Nella risposta l’Agenzia sintetizza il quadro normativo per il 2019:
a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;
b) le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), vanno documentate a mezzo fattura elettronica via SdI. Ciò, in particolare, quando tali operazioni siano effettuate:
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