L’Agenzia delle entrate indica il soggetto tenuto alla firma digitale sulla fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore.
Con la risposta n. 348 del 28 agosto 2019, l’Agenzia è chiamata a chiarire chi deve apporre la firma digitale sulla fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore.
Il caso trattato coinvolge tre figure: un intermediario è delegato alla trasmissione delle fatture dell’istante, il quale le emette in nome e per conto di officine autorizzate, poiché si sobbarca il costo dell’intervento offerto nel periodo di garanzia dei veicoli che vende.
Anzitutto viene precisato che, laddove l’istante intende avvalersi di un intermediario, è necessario il preventivo accordo con l’officina che fornisce il servizio.
In merito all’apposizione della firma digitale sulla fattura elettronica, l’Agenzia spiega che:
- se l’intermediario si limita a trasmettere allo SdI una fattura predisposta dall’istante, la firma va apposta dallo stesso istante, in quanto agisce nelle vesti dell’emittente (l’annotazione in fattura “ex articolo 21, comma 2, lettera n) del d.P.R. n. 633 del 1972” deve riferirsi all’istante);
- se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo SdI, è quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale (l’annotazione in fattura “ex articolo 21, comma 2, lettera n) del d.P.R. n. 633 del 1972” deve riferirsi all’intermediario).
Restano ferme “le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio” (articolo 1, comma 3 del Dlgs n. 127/2015).
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