Fatca. Approvato il Ddl con gli obblighi di comunicazione Usa-Italia

Pubblicato il 02 luglio 2014 Nel Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 è stato approvato, su proposta dei ministri degli Affari esteri e dell’Economia, lo schema di disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo italiano e il Governo Usa, finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act).

L’accordo intergovernativo Usa-Italia è stato firmato il 10 gennaio 2014. Ora si attende la legge di ratifica, che si spera venga approvata in breve tempo dal Parlamento, per renderlo operativo e per vedere introdotte anche nel nostro Paese le disposizioni sugli adempimenti sullo scambio automatico dei dati (cosiddetto Common Reporting Standard), che gli intermediari finanziari italiani saranno tenuti a rispettare a partire dal 1° gennaio 2016, con riferimento agli obblighi di identificazione della clientela nei confronti di tutti i soggetti non residenti.

Scambio informazioni Usa-Italia operativo dal 1°luglio

La cooperazione, invece, tra i conti detenuti negli Usa da soggetti residenti in Italia e quelli detenuti in Italia da cittadini e residenti americani si applica retroattivamente dal 1° luglio 2014 e riguarderà, in un primo momento, i dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, l'istituzione finanziaria che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto.

Dal 2015 si aggiungeranno anche altre informazioni come, per esempio, l'importo totale lordo degli interessi o dei dividendi.

Ai fini dello scambio automatico di informazioni, per i conti già esistenti alla data del 30 giugno 2014 detenuti da cittadini/residenti ai fini fiscali Usa, il numero identificativo (Tin Usa) dovrà essere acquisito entro il 31 dicembre 2017.

La documentazione utilizzata per effettuare l’adeguata verifica della clientela dovrà essere conservata fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione; mentre, in caso di omessa comunicazione, il termine slitta al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui era dovuta la comunicazione.
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