Farmacie, remunerazione aggiuntiva 2023 nella base imponibile Ires e Irap?

Pubblicato il 17 maggio 2024

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 107 del 16 maggio 2024, con la quale fornisce una precisazione in merito alla remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie prevista dall'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (''Remunerazione Aggiuntiva 2023'').

L’istante vuole conoscere la rilevanza di tale remunerazione aggiuntiva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, facendo riferimento ad una precedente risposta ad interpello dell’Amministrazione finanziaria: la n. 219 del 2022.

Remunerazione aggiuntiva 2021-2022, detassazione generale per Covid

Nel documento di prassi n. 219/2022 è stato precisato che la remunerazione aggiuntiva spettante alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, come previsto dal "Decreto Sostegni", non concorre a formare la base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap ed è esclusa dall’Iva. Ciò in quanto si ricorda che, per quegli anni particolari, la normativa, a giustificazione del riconoscimento della remunerazione aggiuntiva, fa esplicito riferimento al sostegno alle imprese, connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

A tal fine si rimanda al D.L. n. 41/2021, noto come "Decreto Sostegni", che prevede una remunerazione aggiuntiva per le farmacie che rimborsano i farmaci erogati in regime di SSN. Tale remunerazione era pensata per rafforzare la resilienza e la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle emergenze sanitarie. Questa remunerazione era valida dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022 e non concorreva alla spesa farmaceutica convenzionata.

L’istante, pertanto, chiede all’Amministrazione finanziaria sostanzialmente se, al pari di quella per gli anni 2021 e 2022, la Remunerazione Aggiuntiva 2023 concorra o meno alla formazione della base imponibile rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Remunerazione aggiuntiva 2023 concorre alla base imponibile Ires e Irap

Con la risposta a interpello n. 107 del 16/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la remunerazione aggiuntiva 2023, riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, concorre, secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non trovando applicazione l’articolo 10-bis del DL 137/2020.

NOTA BENE: Tale remunerazione aggiuntiva per l’anno 2023, infatti, non è stata erogata in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-10, pertanto per essa non trova applicazione l’articolo 10 del decreto legge n. 137/2020.

L’Agenzia delle entrate, infatti, ricorda come la Remunerazione Aggiuntiva 20212022 riconosciuta  in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale, sia stata finalizzata a ''rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie”.

Si tratta di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19 e, quindi, al pari di essi, è da considerare fuori campo IVA, oltre che non rientrante nella base imponibile RES e IRAP.

La remunerazione aggiuntiva 2023, invece, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 ''in continuità'' con quella adottata durante il periodo emergenziale (per gli anni 20212022), ma ciò non perchè, al pari di queste debba rientrare tra le misure antiCovid19, ma semplicemente in quanto qualificabile al pari di quella precedente (20212022) come un ''contributo a fondo perduto''.

NOTA BENE: Pertanto, specifica la risposta n. 107/2024, la qualificazione della Remunerazione Aggiuntiva 2023 quale ''contributo a fondo perduto'' comporta che la stessa sia fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ma non determina automaticamente che la stessa sia anche non imponibile ai fini IRES e IRAP.

Essendo quest’ultima considerata un sistema di remunerazione stabile rispetto a quello emergenziale previsto durante la fase pandemica - come dimostra il fatto che la sua decorrenza è dal 1° marzo 2023, senza indicare una data di termine di detta misura - allora, secondo l’Agenzia delle Entrate, è da ritenere che la Remunerazione Aggiuntiva 2023 non sia erogata in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e che, dunque, per essa non trovi applicazione l'articolo 10 bis del decreto legge n. 137 del 2020.

ATTENZIONE: Pertanto, la Remunerazione Aggiuntiva 2023 concorre, secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
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