L’Inps, con il messaggio 16 febbraio 2022, n. 772, con riferimento alle farmacie aventi Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e ATECO 2007 47.73.10, fornisce le istruzioni operative in merito al recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Il periodo interessato al recupero del contributo decorre dalla data di entrata in vigore del Fondo ovvero da marzo 2020.
A decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, ai soggetti interessati verrà attribuito il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice “0S” (datore di lavoro tenuto al versamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).
Di seguito i nuovi codici causale da inserire nel flusso Uniemens all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito>:
L’Istituto rammenta che l’ambito di applicazione del Fondo – istituito dal Decreto Interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125 – è stato specificato con la circolare 31 gennaio 2022, n. 16.
Con riferimento al versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, bisognerà valorizzare l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.
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